Art. 6

In vigore dal 29 feb 1992
1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: "Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli , lettera a), e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed all' della legge 23 febbraio 1977, n. 49, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. In tal caso, tuttavia, le aziende e gli istituti di credito i cui titoli diversi dalle azioni, o titoli similari, sono ammessi alla negoziazione in borsa sono soggetti, limitatamente all'ipotesi di proposte che importano una modificazione dell'atto costitutivo idonea ad influire sui diritti dei portatori di tali titoli, all'obbligo di cui all', primo comma, punto 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ed alle sanzioni previste per la sua violazione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigili: MARTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;89#art-6

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