Art. 1
In vigore dal 29 feb 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 79/279/CEE del Consiglio del 5 marzo 1979, n. 80/390/CEE del Consiglio del 17 marzo 1980 e n. 87/345/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987, concernenti il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
.
1. La lettera a) dell' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall' della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituita dalla seguente:
" a) può prescrivere alle società con titoli quotati in borsa, e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;89#art-1