Art. 3
In vigore dal 29 feb 1992
1. Dopo l'- bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, introdotto dall' della legge 4 giugno 1985, n. 281, è aggiunto il seguente:
"4- ter. - 1. Le società e gli enti di cui all' devono assicurare il medesimo trattamento a tutti i portatori dei loro titoli quotati in borsa che si trovino in condizioni identiche.
Gli emittenti di cui al comma precedente devono altresì realizzare le condizioni affinché i portatori dei loro titoli quotati in borsa possano esercitare i propri diritti. Essi, in particolare, devono:
a) consentire ai portatori di tali titoli di intervenire alle assemblee alle quali possono partecipare;
b) qualora non vi provvedano direttamente mediante una propria stabile organizzazione in Italia, incaricare uno o più soggetti residenti in Italia del servizio titoli per loro conto, affinché i portatori possano esercitare i propri diritti patrimoniali presso tale soggetto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;89#art-3