Art. 5

In vigore dal 29 feb 1992
1. Le disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 non si applicano ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali. 2. L'undicesimo ed il dodicesimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonché i casi di sospensione e revoca. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;89#art-5

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