Art. 6

Informazione non veritiera

In vigore dal 20 feb 1992
1. Se a seguito dei controlli di cui all' viene accertato che il livello del rumore aereo emesso dalla partita di apparecchi sottoposti ad accertamento è superiore a quello dichiarato, il fabbricante o l'importatore deve correggere immediatamente l'informazione oppure ritirare dal mercato gli apparecchi della partita difettosa. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non provveda a fornire l'informazione sul rumore aereo richiesta ai sensi dell', comma 1, o che in caso di accertamento di un livello superiore a quello dichiarato, non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;134#art-6

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