Art. 5

V i g i l a n z a

In vigore dal 20 feb 1992
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno stabilite le modalità della vigilanza sulla sua applicazione, che è demandata alle province, alle unità sanitarie locali, nonché al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato anche a mezzo di enti o laboratori, dallo stesso Ministero autorizzati. 2. Le verifiche del livello del rumore dichiarato saranno effettuate con metodo stabilito mediante la misurazione di un campione prelevato da singola partita di apparecchi attraverso prove unilaterali. I parametri statistici fondamentali del metodo statistico devono essere tali che la probabilità di accettazione sia pari al 95% nel caso in cui il 6,5% dei valori di emissione acustica di una partita risulti superiore al valore annunciato. L'effettivo di un campione semplice o equivalente è pari a 3. Il metodo statistico prescelto richiede l'uso di uno scarto tipo totale di riferimento pari a 3,5 dB. 3. Le successive modifiche dei parametri di cui al precedente comma 2 saranno apportate con la procedura di cui all'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 4. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico dei fabbricanti o degli importatori secondo modalità determinate con lo stesso decreto di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;134#art-5

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