Art. 2
Esclusioni
In vigore dal 27 mag 1992
1. Il presente decreto non si applica:
a) agli apparecchi, impianti o macchine concepiti esclusivamente per uso industriale o professionale;
b) agli apparecchi che fanno parte integrante di un edificio o dei suoi impianti, quali gli impianti di area condizionata, di riscaldamento o di ventilazione (ad eccezione dei ventilatori domestici, delle cappe aspiranti per cucina e degli apparecchi di riscaldamento indipendenti), i bruciatori a gasolio per il riscaldamento centrale e le pompe per l'alimentazione d'acqua e per i sistemi di evacuazione;
c) ai componenti di impianti come, per esempio, i motori;
d) agli apparecchi elettroacustici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;134#art-2