Art. 3
Informazione sul rumore aereo
In vigore dal 20 feb 1992
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, individua, con decreto da emanare entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le famiglie di apparecchi per le quali il fabbricante o, qualora questi sia stabilito fuori della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità, debbono pubblicare le informazioni sul rumore aereo emesso da tali apparecchi.
2. Con lo stesso decreto sono pubblicate le norme e regole tecniche che dovranno essere utilizzate ai fini delle misurazioni, tenuto conto del metodo generale di misurazione di cui all', nonché delle disposizioni comunitarie concernenti tecniche e modalità di misurazione; lo schema di decreto è trasmesso alla Commissione CEE ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva del Consiglio n. 86/594/CEE.
3. Con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità sono recepite le norme armonizzate comunitarie che prevedono metodi di misurazione del livello nominale del rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici o metodi di controllo del livello di rumore dichiarato, nonché i metodi e i parametri statistici fondamentali da utilizzare nelle verifiche del livello di rumore dichiarato.
4. Il fabbricante di apparecchi domestici o, qualora il fabbricante sia stabilito fuori della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità, possono, comunque, pubblicare ogni informazione sul livello di rumore aereo emesso da tali apparecchi accertato secondo i metodi di misurazione di cui all'.
5. Quando per una famiglia di apparecchi domestici è prevista una etichetta concernente informazioni di altra natura, l'informazione sul rumore emesso è fornita nell'etichetta stessa.
6. Il fabbricante o l'importatore sono responsabili della vericidità dell'informazione fornita.
7. Si presume conforme alle disposizioni di cui al presente decreto l'informazione sul rumore aereo prodotto da apparecchi domestici provenienti da altri stati membri, purchè resa in conformità con norme nazionali che recepiscono norme comunitarie armonizzate o con norme nazionali adottate secondo le procedure di cui all'articolo 9, pag. 2, della direttiva 86/594/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;134#art-3