Art. 6
Divieti ed informazione
In vigore dal 3 mar 1992
1. L'etichettatura e le modalità impiegate per la sua realizzazione, nonché la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui all' non devono attribuire proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie nè accennare a tali proprietà.
2. È consentita la divulgazione delle informazioni e delle raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia.
3. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i casi in cui sono consentite deroghe al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111#art-6