Art. 3
Alimenti di uso corrente
In vigore dal 3 mar 1992
1. Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare:
a) la qualifica "dietetico" o "di regime" sia da sola che insieme ad altri termini;
b) ogni altra espressione o qualsiasi presentazione che possa far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'.
2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica, in attuazione di disposizioni comunitarie, i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad una alimentazione particolare per il quali è consentito menzionare tali proprietà e le relative modalità di indicazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111#art-3