Art. 8
Programma di vigilanza annuale
In vigore dal 22 feb 2003
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14.
4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali realizzano, con il coordinamento dell'Istituto superiore di sanità, un apposito programma di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, fabbricati in Italia o all'estero, i cui risultati sono riportati nella relazione di cui all' della legge 7 agosto 1986, n. 462.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111#art-8