Art. 2

Norme generali

In vigore dal 3 mar 1992
1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare devono, comunque, essere conformi alle disposizioni previste per i prodotti alimentari di uso corrente, salvo per quanto concerne le modifiche loro apportate per renderli conformi alle prescrizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;111#art-2

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