Art. 5
In vigore dal 29 feb 1992
1. La CONSOB provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;85#art-5