Art. 2
In vigore dal 29 feb 1992
1. Il primo comma dell'art. 18- ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, è così sostituito:
"18- ter. Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;85#art-2