Art. 3
In vigore dal 29 feb 1992
1. Dopo l'art. 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, sono aggiunti i seguenti articoli:
"18-quinquies. Prima della pubblicazione del prospetto informativo è vietato qualsiasi annuncio pubblicitario comunque effettuato - anche mediante la diffusione di programmi o di pubblicità radiofonica o televisiva ovvero mediante stampa quotidiana o periodica - riguardante operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina dell'art. 18.
Gli annunci pubblicitari riguardanti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio in ordine alle quali siano già stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 18 devono essere realizzati secondo i criteri di massima stabiliti dalla CONSOB nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma.
I testi degli annunci pubblicitari devono essere trasmessi preventivamente alla CONSOB.
Qualora vengano diffusi annunci pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la CONSOB può vietare l'ulteriore diffusione degli stessi.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel primo o del divieto di cui al quarto comma è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da venti a cento milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma è punita con l'arresto da due mesi a otto mesi o con l'ammenda da cinque a trenta milioni.
I criteri di cui al secondo comma sono redatti dalla CONSOB per assicurare, in ogni caso, la trasparenza e la correttezza dell'informazione contenuta negli annunci nonché la conformità della stessa al contenuto del prospetto informativo in modo che gli investitori non siano indotti in errore nel valutare i rischi inerenti l'operazione.
La CONSOB, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di esecuzione dell'offerta, controlla il contenuto degli annunci pubblicitari, trasmessi ai sensi del terzo comma, nei casi previsti dalle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 18, secondo comma, ed in conformità delle procedure ivi stabilite.
In caso di mancata ottemperanza al divieto di cui al quarto comma, ferme restando le sanzioni penali, la CONSOB, esercita i poteri di cui all'art. 18, quinto comma.".
"18-sexies. Il prospetto informativo predisposto per una offerta al pubblico di valori mobiliari e sottoposto al controllo preventivo dell'autorità competente di un altro Stato membro della Comunità economica europea, ovvero di un Paese terzo che abbia concluso un accordo con le Comunità europee per il riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica è riconosciuto dalla CONSOB quale prospetto per una sollecitazione del pubblico risparmio, purchè sia tradotto in lingua italiana e l'offerta in Italia sia effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata all'offerta effettuata nello Stato ove ha sede l'autorità che ha preventivamente controllato il prospetto. La CONSOB può tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti dati specifici del mercato italiano, per quanto riguarda in particolare il regime fiscale dei redditi prodotti dei valori mobiliari nonché gli eventuali soggetti incaricati del collocamento o della distribuzione dei valori mobiliari ovvero tenuti agli adempimenti derivanti dall'esercizio dei diritti esercitabili dai portatori dei valori stessi.
La CONSOB può non riconoscere il prospetto sottoposto al controllo preventivo di un'autorità competente, qualora benefici di dispense o deroghe parziali in applicazione della direttiva n. 80/390/CEE, se tali dispense o deroghe parziali non siano consentite dalla normativa italiana ovvero non sussistano in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate dall'autorità che ha controllato preventivamente il prospetto.
Se un'offerta pubblica è effettuata simultaneamente o ad una data ravvicinata in più Stati membri della Comunità economica europea tra cui l'Italia, l'offerta è sottoposta agli adempimenti di cui all'art. 18, qualora l'emittente i valori mobiliari oggetto della stessa abbia la sede in Italia.
La CONSOB, nell'ambito delle proprie competenze, presta alle autorità competenti per l'offerta pubblica di valori mobiliari degli Stati membri della Comunità europea la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste, anche in deroga al disposto dell' undicesimo comma.
Nel caso in cui venga effettuata un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio avente ad oggetto titoli di partecipazione al capitale di una società o ente la cui sede sociale si trova in uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero valori mobiliari che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere i suddetti titoli, e i titoli di partecipazione al capitale relativi a tale offerta sono già ammessi a quotazione ufficiale in detto Stato, la pubblicazione del prospetto è subordinata alla consultazione preventiva da parte della CONSOB dell'autorità estera competente.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;85#art-3