Art. 4

In vigore dal 20 nov 1992
1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, modificato dall'art. 17 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'art. 18 e 18- ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: a) di valori mobilari emessi o garantiti dallo Stato o da uno Stato membro delle Comunità europee; b) di valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri delle Comunità europee; c) dei titoli, diversi dalle azioni e dagli altri valori mobiliari ad esse assimilabili o che diano diritto all'acquisto di azioni o valori assimilabili, emessi da aziende e istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;85#art-4

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