Art. 4

Miscele di aromi ed additivi

In vigore dal 3 mar 1992
1. La produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle quali gli aromi sono miscelati con gli additivi alimentari sono consentite solo per l'impiego negli alimenti nei quali è autorizzato l'uso degli stessi additivi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-4

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Miscele di aromi ed additivi (Art. 4 Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.) — Testo vigente | Portale Normativo