Art. 7
Aromatizzanti artificiali
In vigore dal 3 mar 1992
1. Per l'aromatizzazione degli alimenti è consentito impiegare gli aromatizzanti artificiali riportati nell'allegato VII, alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.
2. Gli aromatizzanti artificiali di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti di purezza stabiliti nell'allegato VIII.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-7