Art. 6
L i m i t a z i o n i
In vigore dal 3 mar 1992
1. L'impiego degli aromi non deve comportare la presenza, nei prodotti alimentari immessi in commercio, delle sostanze indesiderabili che figurano nell'allegato IV in quantità superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso.
2. L'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari che hanno proprietà aromatizzanti non deve comportare la presenza delle sostanze che figurano nell'allegato V in quantità superiori a quelle stabilite nell'allegato stesso.
3. L'impiego delle sostanze aromatizzanti indicate nell'allegato VI, è assoggettato alle limitazioni stabilite nell'allegato stesso.
4. Per i prodotti alimentari per i quali specifiche norme prevedono l'aromatizzazione con soli aromi naturali, è consentito l'impiego anche delle sostanze aromatizzanti di cui all', comma 1, lettera b), numero 2), fatto salvo quanto previsto dal Regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose nonché dal Regolamento CEE n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991 relativo alla definizione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-6