Art. 4
4 / 14Miscele di aromi ed additivi
In vigore dal 3 mar 1992
1. La produzione e la commercializzazione delle preparazioni nelle quali gli aromi sono miscelati con gli additivi alimentari sono consentite solo per l'impiego negli alimenti nei quali è autorizzato l'uso degli stessi additivi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;107#art-4