Capo II

Art. 8

Verifiche e sopralluoghi

In vigore dal 24 mar 1991
1. L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la corrispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche. 2. L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare della concessione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo