Capo II
Art. 8
Verifiche e sopralluoghi
In vigore dal 24 mar 1991
1. L'amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la corrispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.
2. L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso, al titolare della concessione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-8