Capo III

Art. 10

Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato

In vigore dal 24 mar 1991
Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato 1. Per la distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo, i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico, salvo che siano titolari della concessione di cui all'. 2. In assenza dei mezzi dei gestori del servizio pubblico, l'autorizzazione può altresì essere rilasciata ai soggetti che intendano utilizzare i mezzi di telecomunicazione realizzati in concessione da privati; in tal caso all'atto della richiesta l'interessato deve produrre le intese intercorse con il concessionario di cui all'. Il concessionario è obbligato ad accettare le richieste di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, secondo le condizioni e le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'. Tali modalità devono prevedere la messa a disposizione dell'intera capacità dell'impianto dedotta la eventuale quota direttamente utilizzata dal concessionario. 3. L'applicazione del comma 2 è contestuale all'emanazione del regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo