Capo III
Art. 9
Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo
In vigore dal 24 mar 1991
1. La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Le autorizzazioni si diversificano nell'oggetto con riferimento alle analoghe concessioni di radiodiffusione, contemplate nella legge 6 agosto 1990, n. 223.
3. Per ciascuna tipologia di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, ad eccezione di quelle di cui al comma 18 dell'art. 16 ed ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-9