Capo III

Art. 9

Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo

In vigore dal 24 mar 1991
1. La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo è subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 2. Le autorizzazioni si diversificano nell'oggetto con riferimento alle analoghe concessioni di radiodiffusione, contemplate nella legge 6 agosto 1990, n. 223. 3. Per ciascuna tipologia di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, ad eccezione di quelle di cui al comma 18 dell'art. 16 ed ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 20.
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