Capo IV
Art. 15
Esclusione da autorizzazioni e concessioni
In vigore dal 24 mar 1991
1. Non sono soggetti alle concessioni ed alle autorizzazioni previste dal presente decreto l'installazione e l'esercizio degli impianti, destinati ad uso privato ed esclusivo del proprietario, di cui all'art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-15