Capo II
Art. 3
Obblighi dei gestori del servizio pubblico
In vigore dal 24 mar 1991
1. I gestori del mezzo pubblico sono tenuti ad assicurare il servizio di distribuzione di programmi sonori e televisivi ai soggetti muniti della relativa autorizzazione, ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-3