Capo II
Art. 2
Installazione reti e impianti di diffusione via cavo
In vigore dal 24 mar 1991
1. L'installazione delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva, mono e pluricanale, via cavo spetta allo Stato che la realizza direttamente o attraverso concessionari di reti e servizi di telecomunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-2