Art. 2 · Installazione reti e impianti di diffusione via cavo
Capo II

Art. 2

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Installazione reti e impianti di diffusione via cavo

In vigore dal 24 mar 1991
1. L'installazione delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva, mono e pluricanale, via cavo spetta allo Stato che la realizza direttamente o attraverso concessionari di reti e servizi di telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-22;73#art-2