Capo IX
Art. 50
In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo il comma 1 dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 è aggiunto il seguente:
"1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-50