Capo IX

Art. 45

In vigore dal 15 feb 1991
1. Il comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 è sostituito dal seguente: " 5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-45

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