Capo X

Art. 55

In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo l' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono inseriti i seguenti: "Art. 9-bis. - 1. Alla copertura dei posti indicati nell' comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento è operato partendo dal più giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. 2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando da quello più vicino a norma dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria. 3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell' comma 4. Art. 9-ter. - 1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall' della legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. Per l'individuazione di detti distretti limitrofi si applicano le disposizioni dell'- bis comma 2. 2. L'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni. 3. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non è immediatamente rinnovabile. Non è richiesto il consenso del magistrato da applicare.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-55

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