Capo I
Art. 1
In vigore dal 15 feb 1991
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;
Visto l' della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990;
Visto il conforme parere reso in data 4 dicembre 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell' della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
.
1. Il comma 5 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale.".
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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-1