Capo I

Art. 2

In vigore dal 15 feb 1991
1. L'articolo 151 del codice di procedura penale è così modificato: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale."; b) il comma 4 è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-2

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