Capo II

Art. 8

In vigore dal 15 feb 1991
1. L' del codice di procedura penale è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Contrasti negativi tra pubblici ministeri"; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-8

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