Capo II
Art. 8
In vigore dal 15 feb 1991
1. L' del codice di procedura penale è così modificato:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Contrasti negativi tra pubblici ministeri";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-8