Capo IV

Art. 12

In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-12

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