Capo IV
Art. 12
In vigore dal 15 feb 1991
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12#art-12