Titolo II

Art. 9

Azioni di risparmio

In vigore dal 18 dic 1990
1. Ai fini della conversione le società bancarie e le società finanziarie capogruppo del gruppo creditizio, risultanti dalle operazioni di cui all', ancorchè non quotate in borsa possono emettere azioni di risparmio anche in deroga ai limiti indicati dall' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216. Una successiva conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio risultanti può essere deliberata dall'assemblea straordinaria delle società. Le società non potranno successivamente emettere altre azioni di risparmio in deroga al suddetto .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-9

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