Titolo I
Art. 7
Costituzione di più società con un medesimo atto
In vigore dal 18 dic 1990
1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di azienda appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All'ente che effettua le operazioni con le modalità previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della società controllante, la quale si considera società conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-7