Titolo II
Art. 8
Modalità
In vigore dal 18 dic 1990
1. I titoli di partecipazione al capitale emessi dagli enti di cui all', comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono essere convertiti, nel rispetto della parità di condizioni tra soci, in azioni di una o più società per azioni risultanti dalle operazioni di cui al medesimo secondo quanto previsto dai progetti di cui all'.
2. Le quote di partecipazione sono convertite in azioni ordinarie; le quote di risparmio in azioni di risparmio; le quote di risparmio partecipativo in azioni ordinarie, salva la facoltà degli interessati di optare per la conversione, anche parziale, in azioni di risparmio.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai titoli di partecipazione al capitale degli enti con fondo di dotazione a composizione associativa limitatamente alle quote di risparmio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-8