Titolo I

Art. 1

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

In vigore dal 1 gen 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990; Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Fusioni, trasformazioni e conferimenti 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all' del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito,.... 2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-1

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