Art. 5

Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza.

In vigore dal 17 gen 1990
Modificazioni della composizione dei rappresentanti regionali in organismi misti le cui attribuzioni sono in parte sostituite o integrate da quelle della Conferenza. 1. In relazione al riordino delle funzioni e degli organismi di cui agli , fermo restando quanto previsto dall', la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome, o di altri componenti della giunta, in organismi a composizione mista Stato-regioni è sostituita da un pari numero di esperti scelti, di norma, tra funzionari delle regioni e delle province autonome. Tale disposizione si applica altresì nell'ipotesi di cui all', comma 2, primo periodo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418#art-5

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