Art. 4

Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni

In vigore dal 17 gen 1990
Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni 1. Le designazioni di componenti o rappresentanti regionali in organismi a composizione mista Stato-regioni spettano alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ivi comprese quelle finora attribuite alla Conferenza Stato-regioni. Tale competenza è esclusa quando le designazioni sono attribuite direttamente alle singole regioni o province autonome, oppure quando la partecipazione regionale è connessa, dalle disposizioni che la prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui è richiesta, o ad un interesse territorialmente localizzato delle singole regioni o province autonome, o quando la partecipazione è rimessa alla convocazione della regione da parte dell'organismo a composizione mista o del suo presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418#art-4

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Designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a composizione mista Stato-regioni (Art. 4 Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400.) — Testo vigente | Portale Normativo