Art. 3
Soppressione di organismi a partecipazione mista Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni
In vigore dal 17 gen 1990
Soppressione di organismi a partecipazione mista
Stato-regioni e relativo riordino delle funzioni
1. La Commissione interregionale per la programmazione economica di cui all' della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il Comitato per la programmazione turistica di cui all' della legge 17 maggio 1983, n. 217, e il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di cui alla legge 2 febbraio 1988, n. 2, sono soppressi.
2. Le attribuzioni conferite agli organismi di cui al comma 1 dalla legge, dal regolamento o da atto amministrativo e relative alle funzioni indicate dal comma 1 dell' sono trasferite alla Conferenza. Le intese previste nelle attribuzioni trasferite sono sostituite dal parere della Conferenza. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza, convoca la Conferenza nazionale del turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.
3. Le attribuzioni non trasferite o altrimenti disciplinate ai sensi del comma 2 e dell' sono soppresse.
4. Ferme restando le competenze del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, la Conferenza, nell'esercizio delle sue attribuzioni, formula indicazioni sugli interventi di carattere economico e sociale riguardanti l'intero territorio nazionale sottoposti al suo esame, ai fini della loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo del Mezzogiorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418#art-3