Art. 1

Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista.

In vigore dal 17 gen 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'- ter, comma 3, della legge 4 agosto 1989, n. 288, di conversione del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245; Acquisito il parere della competente commissione bicamerale per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: . Trasferimento alla Conferenza Stato-regioni delle attribuzioni a carattere generale degli organismi a composizione mista. 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito definita Conferenza, le seguenti attribuzioni: a) le attribuzioni generali degli organismi a composizione mista statale e regionale di cui all', ad esclusione di quelli operanti sulla base di competenze tecnico-scientifiche di cui all'; b) i pareri su tutte le questioni attinenti al coordinamento intersettoriale delle attività di programmazione inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; in particolare la Conferenza è sentita sui criteri generali che presiedono alla determinazione della priorità, alla allocazione delle risorse e alle modalità di determinazione degli indici e dei parametri da utilizzare per la predisposizione degli atti di programmazione intersettoriale; c) i pareri sui criteri generali relativi agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo in materia di competenza regionale, ai fini del coordinamento intersettoriale delle attività, e su quelli per la ripartizione di risorse relative ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali; d) i pareri sugli atti programmatici generali e di settore, nelle materie di competenza regionale. 2. La Conferenza si esprime altresì su determinate questioni di interesse generale ad essa devolute, anche su specifica richiesta, da parte regionale o da parte statale o di uno degli organismi a composizione mista statale e regionale. 3. La Conferenza verifica periodicamente lo stato di attuazione dei piani e dei programmi sui quali si è pronunciata. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle ipotesi riguardanti programmazioni e finanziamenti per gruppi di regioni e province autonome. 5. Le disposizioni di cui al presente decreto non costituiscono attuazione delle prerogative di consultazione e di intesa previste dai singoli statuti delle regioni ad autonomia speciale. Nulla è innovato nelle relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-16;418#art-1

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