Capo I

Art. 5

Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome

In vigore dal 7 ott 1989
Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome 1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica. 2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell', comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome. 3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-5

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