Capo I
Art. 1
Oggetto della disciplina
In vigore dal 7 ott 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante delega al Governo per l'emanazione di norme di riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari previsto dal citato ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Oggetto della disciplina
1. Il presente decreto disciplina, in base ai principi ed ai criteri direttivi di cui all' della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unità di indirizzo, l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica.
2. L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-1