Capo I

Art. 4

Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche

In vigore dal 1 gen 2009
1. Presso enti ed organismi pubblici può essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'. 2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attività svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terrà conto del grado di specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi. 3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all' e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile. 4. Gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ancorchè non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attività statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attività illegali. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-4

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