Capo I
Art. 2
Ordinamento del Sistema statistico nazionale
In vigore dal 7 ott 1989
1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell';
c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
d) gli uffici di statistica delle province;
e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell';
h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322#art-2