Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 86 ter
Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
In vigore dal 15 feb 2018
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-86-ter