NormeTitolo ICapo VIII

Art. 107 ter

Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela

In vigore dal 20 gen 2016
1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-107-ter

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