NormeTitolo ICapo XIII

Art. 166 bis

Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

In vigore dal 6 mar 2018
1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-166-bis

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