Norme›Titolo I›Capo VI
Art. 86 ter
114 / 324Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
In vigore dal 15 feb 2018
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-86-ter